IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14, dopo  il
primo comma sono aggiunti i seguenti:
    "Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al primo comma, la
Giunta   Regionale,   previo   parere  favorevole  della  Commissione
regionale per l'agriturismo, stabilisce, entro il 31 gennaio di  ogni
anno, le azioni da finanziare in relazione alle aree.
   Le  domande  saranno  esaminate,  per  ciascuna  delle  azioni  da
finanziare, in ordine cronologico sino all'esaurimento delle risorse;
le pratiche non finanziate per mancanza di disponibilita' finanziarie
saranno restituite agli interessati".