IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 14, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al primo comma, la Giunta Regionale, previo parere favorevole della Commissione regionale per l'agriturismo, stabilisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, le azioni da finanziare in relazione alle aree. Le domande saranno esaminate, per ciascuna delle azioni da finanziare, in ordine cronologico sino all'esaurimento delle risorse; le pratiche non finanziate per mancanza di disponibilita' finanziarie saranno restituite agli interessati".